Comitato per la valutazione dei docenti

Cosa fa

La nuova formulazione dell’art. 11 del dlgs n. 297/1994, introdotta dal comma 129 della legge n. 107/2015, modifica la composizione (aprendo ad un coinvolgimento di altre componenti scolastiche) e allarga le competenze (ma nessuna di quelle previste in precedenza viene cassata o modificata) del Comitato per la valutazione dei docenti.

COMPOSIZIONE
Il nuovo Comitato è composto da:

  • tre docenti della scuola, «di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto»;
  • «un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione», scelti dal Consiglio di istituto;
  • «un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici».

A presiedere il nuovo Comitato resta il dirigente scolastico.

DURATA
Il Comitato così formato resterà in carica  per tre anni ed è validamente costituito, e quindi può funzionare, «anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza»;

Una seduta del Comitato «è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica» e le deliberazioni «sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti».
COMPETENZE

Restano le competenze già sancite nel Testo Unico:

  • «parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente»; funzione per la quale la composizione è ridotta al dirigente scolastico e i soli docenti, integrati dal tutor del neo-assunto;
  • valutazione del servizio a richiesta dell’interessato (ex art. 448);
  • riabilitazione del personale docente (ex art. 501).

A queste si affianca l’individuazione dei «criteri per la valorizzazione dei docenti» sulla base dei quali il dirigente scolastico assegnerà il bonus di cui al comma 126 della L. 107.

Le aree dell’attività professionale del docente all’interno delle quali il Comitato dovrà individuare i criteri in questione sono indicate al comma 3 del nuovo art. 11 (vedi Scheda) e riguardano:

  • attività in classe (qualità dell’insegnamento e successo scolastico-formativo degli allievi);
  • attività di ricerca e innovazione didattica (singola e/o in team);
  • responsabilità organizzative e di coordinamento assunte nella scuola.

decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d’istituto o da altro soggetto»; e che tanto vale anche a proposito «di ripartizione di quote per settore scolastico» laddove gli istituti comprendono diversi settori scolastici (FAQ n. 18).