Descrizione
Si conferma, per l’anno scolastico 2024/2025, il Calendario Scolastico Regionale di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012:
• data di avvio delle lezioni: 5 settembre 2024 per le Scuole dell’infanzia e 12 settembre 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
• data di termine delle lezioni: 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia.
Come definito con la DGR 3318/2012 sopra richiamata, permangono stabilite le festività fissate dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, come di seguito specificato:
– tutte le domeniche;
– 1° novembre – festa di tutti i Santi;
– 8 dicembre – Immacolata Concezione;
– 25 dicembre – Natale;
– 26 dicembre – Santo Stefano;
– 1° gennaio – Capodanno;
– 6 gennaio – Epifania;
– lunedì dopo Pasqua;
– 25 aprile – Anniversario della Liberazione;
– 1° maggio – Festa del Lavoro;
– 2 giugno – festa nazionale della Repubblica;
– Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
– vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
– vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;
– vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;
Le Istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del Calendario Scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo – comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni.
Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.
IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO MORA