OGGETTO: CHIUSURA VIA DEI MILLE {STRETTOIA) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA
SP54 E VIA PARINI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURI DI
RECINZIONE ESTERNI ALLA VILLA GREPPI DAL 01/04/2026 AL 21/04/2026 E
COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI
Vista l’istanza ns. prot. 1327/2026 presentata dalla ditta G. EMMA COSTRUZIONI con sede legale in via
Roggia Colleonesca 10, 24127 Bergamo (BG) PIVA: 03304830163
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 29.01.2026, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.
Premesso che è necessario effettuare lavori di consolidamento dei muri di recinzione esterni alla Villa
Greppi
Considerato che tali lavori verranno svolti nel periodo compreso tra il 01/04/2026 al 21/04/2026.
Ritenuto che tale intervento sia incompatibile con il transito veicolare e pedonale e, dunque, opportuno
vietarlo per motivi di sicurezza nella zona interessata dal suddetto intervento, delimitando l’area con la
necessaria segnaletica stradale temporanea.
Considerata la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l’integrità del patrimonio
stradale e di dover disciplinare la circolazione stradale.
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione ed il traffico che vi si svolge.
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada.
ORDINA
L’istituzione del divieto di transito veicolare in via dei Mille nel tratto compreso tra l’intersezione con via
SP54 e via Parini nel Comune di Casatenovo (LC) dalle ore 00:00 del 01/04/2026 alle ore 00:00 del
21/04/2026 e comwzque fino al termine dei lavori.
DISPONE CHE
• Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua
inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.
• L’azienda G. EMMA COSTRUZIONI SRL, in qualità di azienda esecutrice dei lavori, è
responsabile della sicurezza dei luoghi interessati, nonché incaricata di collocare la prevista
segnaletica non meno di 48 ore prima dell’inizio lavori ai sensi dell’art. 6/4f del Codice della
Strada.
• Sono in ogni caso esclusi dai divieti imposti dalla presente ordinanza i veicoli di emergenza e di
soccorso, pubblici e privati, impiegati nello svolgimento di attività urgenti, indifferibili o di pubblico
interesse. Tali categorie di veicoli non necessitano di alcuna deroga al transito.
• Sono in ogni caso escluse dai divieti imposti dalla presente ordinanza i veicoli appartenenti alle
aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). La ditta esecutrice dovrà garantire il passaggio di tali
veicoli e precludere in modo indifferenziato il transito veicolare in concomitanza con le fasi critiche
dei lavori e sotto la diretta sorveglianza del responsabile della sicurezza del cantiere
• Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso
ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa,
entro 120 ( centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
• Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa per dovuta conoscenza al richiedente,
all’istituto “I.I.S.S. Alessandro Greppi”, alle aziende del Trasporto Pubblico Locale, AREU,
Provincia di Lecco, Comune di Casatenovo (LC), Stazione Carabinieri Casatenovo (LC), Ufficio
LLPP del Comune di Monticello Brianza (LC).
IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CRISTINA GABRIELLA CORTI/ InfoCert S.p.A
Leggi l’ordinanza in allegato
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